Regolamento per gli utenti dei pontili del Porto di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 1 – Categorie delle unità da diporto

1.1 – Le unità da diporto, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono suddivise nelle seguenti categorie:

categoria A = lunghezza fuori tutto fino a mt. 6,00

categoria B = lunghezza fuori tutto da mt. 6,01 a mt. 6,50

categoria C = lunghezza fuori tutto da mt. 6,51 a mt. 7,00

categoria D = lunghezza fuori tutto da mt. 7,01 a mt. 7,50

categoria E = lunghezza fuori tutto da mt. 7,51 a mt. 8,00

categoria F = lunghezza fuori tutto da mt. 8,01 a mt. 8,50

categoria G = lunghezza fuori tutto da mt. 8,51 a mt. 9,00

categoria H = lunghezza fuori tutto da mt. 9,01 a mt. 10,00

categoria I = lunghezza fuori tutto da mt. 10,01 a mt. 11,00

categoria L = lunghezza fuori tutto da mt. 11,01 a mt. 12,00

categoria M = lunghezza fuori tutto da mt. 12,01 a mt. 13,00

categoria N = lunghezza fuori tutto da mt. 13,01 a mt. 14,00

Ai fini dell’assegnazione della categoria di appartenenza, la “lunghezza fuori tutto” è quella risultante dalla Licenza di Navigazione e, per i “natanti da diporto”, quella risultante da documenti ufficiali (rilasciati dalle Capitanerie di Porto, M.C.T.C., R.I.N.A.) e dal certificato di omologazione.

1.2 – La società CARMAR Srl potrà, in qualsiasi momento, effettuare, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo delle “unità da diporto” assegnatarie, allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi immatricolazione, proprietario, lunghezza, larghezza, stazza, ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.

Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione, per cui l’unità risulti di categoria diversa da quella di assegnazione o la proprietà in contrasto con quanto disposto dal successivo art. 5, l’assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l’unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa.

In ogni caso l’assegnatario dovrà subito effettuare il pagamento, a pena di decadenza, dell’eventuale conguaglio tariffario, con decorrenza dalla data di assegnazione.

1.3 – La CARMAR Srl si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio con l’assegnatario, i dati comunicati dallo stesso e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dalla Licenza di navigazione. Qualora permanga la contestazione, l’assegnatario dovrà presentare apposita certificazione, ottenuta a sua cura e spese, da ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto.

Art. 2 – Assegnazione dei posti barca

2.1 – L’assegnazione dei posti barca, relativamente ai posti disponibili, anche a seguito di spostamenti tecnici, in relazione alla sicurezza portuale, sarà disposta dalla società CARMAR Srl in base alle dimensioni delle imbarcazioni e alla predisposizione interna sui pontili decisa dalla società medesima.

2.2 – L’assegnazione dei posti barca ha validità annuale: 12 mesi. Ogni assegnatario di posto barca dovrà sottoscrivere il relativo contratto predisposto, in difetto della firma del quale l’assegnazione sarà revocata e qualsiasi diritto di prelazione perso.

2.3 – I posti barca già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l’anno successivo, a condizione che i rispettivi titolari provvedano al pagamento della relativa tariffa annuale secondo le seguenti modalità:

– pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del contratto;

2.4 – La CARMAR Srl potrà rimuovere, a spese dell’assegnatario, l’unità da diporto cui sia stato revocato, ai sensi dei precedenti punti 2.2 e 2.3, il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle unità da diporto, sempre a spese dell’assegnatario decaduto.

2.5 – Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione che comprovi l’avvenuta ricezione da parte della CARMAR Srl entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto. La rinuncia decorre, comunque, dal primo giorno dopo la scadenza del contratto.

2.6 – Entro il 31 marzo di ogni anno la CARMAR Srl predisporrà un piano particolareggiato dei posti barca assegnati, al fine della migliore utilizzazione dei posti disponibili, in relazione alle dimensioni delle unità ospitabili. Detto piano potrà subire modifiche a seguito di sopravvenute ed impreviste necessità di carattere tecnico.

2.7 – Con il pagamento della tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l’assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l’uso dei posti barca nel porto di Catanzaro contenute nel presente Regolamento.

Contestualmente l’assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti, anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge 31.12.1996, n.675 (legge sulla “privacy”). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell’ambito delle attività legate al porto esclusivamente per le previste finalità.

Art. 3 – Occupazione del posto barca assegnato

3.1 – L’assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l’occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.

3.2 – Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza alla Direzione del Porto, affinché la società CARMAR Srl possa disporre del posto reso libero.

L’assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell’assenza e dovrà, altresì, comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro.

3.3 – Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro dalla Direzione del Porto, di norma al momento della redazione annuale del piano dei posti barca ed, in caso di urgenza o per motivi di sicurezza, anche in qualsiasi altro momento.

Art. 4 – Cambio di unità e categoria

4.1 – Cambio di unità

Il cambio di unità (assegnatario che sostituisce l’unità) potrà essere concesso a domanda dell’interessato esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza. L’autorizzazione sarà rilasciata per iscritto.

Le domande di cambio barca dovranno pervenire alla Direzione del Porto entro e non oltre il 28 febbraio, in tempo utile per essere esaminate prima della redazione annuale del piano dei posti barca (art. 2, punto 2.6) e saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Il cambio barca, se autorizzato, sarà, in ogni caso, a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle tariffe in vigore.

L’autorizzazione di cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca nello stesso tratto di banchina o di pontile.

Art. 5 – Vendita di unità

5.1 – La vendita totale a terzi delle unità assegnatarie di posto barca non trasferisce in alcun caso all’acquirente il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

5.2 – Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta.

In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca, sempre che ne facciano richiesta alla Direzione del Porto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, presentando idonea documentazione ufficiale comprovante il diritto di successione.

Art. 6 – Disciplina dei posti barca destinati alle unità in transito

6.1 – Le tariffe e le procedure per l’assegnazione dei posti barca alle unità in transito sono stabilite in base ai posti che la società CARMAR Srl ogni stagione decide di mettere a disposizione a tale scopo.

Art. 7 – Servizio Assistenza in porto

7.1 – Ai marinai di banchina è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e di disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata od uscita dal posto barca.

7.2 – Per motivi di sicurezza e/o di emergenza i marinai di banchina sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all’ormeggio, anche in assenza dell’armatore o suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime, attrezzature e catene.

7.3 – Nel caso previsto al precedente art. 3 punto 3.3, qualora la Direzione del Porto abbia disposto il cambio di posto barca, la manovra dovrà essere eseguita a cura dell’armatore dell’unità con il proprio equipaggio.

Qualora l’unità sia sprovvista di equipaggio e l’armatore si trovi nella impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà eccezionalmente la Direzione del Porto con il proprio personale a spese e sotto la responsabilità dell’armatore.

7.4 – La Direzione del Porto fornisce, compresa nella quota annuale di stazionamento due cime per ogni unità per l’ormeggio di poppa.

Gli armatori dovranno provvedere a dotare la propria imbarcazione di idonee attrezzature, cime e molloni per l’ormeggio di prora.

7.5 – La società CARMAR Srl e la Direzione del Porto non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi o da non corretto ormeggio dell’unità.

7.6 – Per motivi di sicurezza l’area portuale potrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione.

7.7 – La società CARMAR Srl non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per danni ad attrezzature, cose e/o furti su imbarcazioni stazionanti a qualsiasi titolo nel porto di Catanzaro (comprese le imbarcazioni in transito).

Art. 8 – Utilizzo dei posti barca e relative attrezzature

8.1 – Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza, ovvero, se residenti fuori città, nominare un incaricato in sede, con relativo recapito telefonico di pronta reperibilità, da comunicare e tempestivamente aggiornare di ogni variazione.

8.2 – Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di ormeggio non galleggianti di idonee dimensioni e robustezza sia di prora che di poppa ed avere in opera almeno 6 (sei) parabordi di adeguate dimensioni (3 per lato). In carenza ed in caso di mancato tempestivo intervento da parte dell’assegnatario, la Direzione è autorizzata a provvedere, con addebito delle spese all’assegnatario.

8.3 – Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è vietato far uso dell’ancora, se non in caso di improvvisa e reale necessità.

8.4 – Salvo che non sia espressamente disposto dall’Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le unità dovranno essere ormeggiate “in andana” e negli spazi assegnati.

Per le sole unità munite di motori fuoribordo aventi particolari caratteristiche potrà essere autorizzato l’ormeggio con la prora rivolta verso la banchina.

Art. 9 – Servizi portuali

9.1 – Servizi di base (obbligatori, compresi nella tariffa):

predisposizione ormeggi (corpi morti, bitte, ecc.), predisposizione per la raccolta dei rifiuti, servizio antincendio, assistenza all’ormeggio con idonei mezzi e personale, sorveglianza, pulizia.

9.2 – Servizi accessori (non compresi nella tariffa):

fornitura di energia elettrica, installazione ormeggio di prora, spostamento unità all’interno dello specchio acqueo portuale.

Art. 10 – Altri servizi

10.1 – I lavori sulle imbarcazioni, nell’ambito della concessione alla società CARMAR Srl, possono essere effettuati da ditte artigiane o industriali solo dopo avere acquisita l’autorizzazione di cui al successivo Articolo 11.

10.2 – Le ditte che intendono svolgere la propria attività a favore delle imbarcazioni ormeggiate o a secco, poste all’interno dell’area in concessione alla CARMAR Srl, possono essere autorizzate annualmente o per limitati periodi previa acquisizione dell’autorizzazione scritta di cui al successivo Art. 11.

10.3 – La società CARMAR Srl si riserva la facoltà di assumere in qualsiasi momento in proprio ed in esclusiva qualsiasi servizio o attività afferente lavori a bordo di imbarcazioni ormeggiate o a secco nell’ambito della propria concessione.

Art. 11 – Modalità di rilascio autorizzazione

11.1 – Le Ditte che intendono essere autorizzate ad operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell’ambito del porto in concessione dovranno:

– presentare alla società CARMAR Srl un’apposita istanza redatta su moduli predisposti;

– tutto il personale operante nell’ambito portuale dovrà essere assunto ed in regola con le assicurazioni obbligatorie INPS ed INAIL;

– avere preso conoscenza ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento e nel Piano di Sicurezza;

– produrre in copia la visura della C.C.I.A.A. in corso di validità;

– produrre copia della Comunicazione di Inizio Attività presentata alla Capitaneria di Porto ai sensi delle Ordinanze in vigore;

– attenersi alle indicazioni impartite dall’Autorità Marittima nonché quelle impartite dalla Direzione del Porto in materia di sicurezza e di misure di prevenzione antinquinamento.

11.2 – La Direzione si riserva di verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti richiesti e di cui al punto che precede e di revocare le autorizzazioni anche nel caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento o impartite dall’Autorità Marittima o dalla Direzione del Porto in materia di sicurezza e prevenzione antinquinamento.

11.3 – Le autorizzazioni possono essere soggette a rimborso spese di istruttoria.

Art. 12 – Norme antinquinamento

12.1 – I rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate in porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e depositati nei cassonetti di raccolta posizionati nei pressi del porto.

12.2 – Le batterie, gli olii esausti, le acque di sentina e le acque nere (per le unità dotate di depositi di accumulo) dovranno essere smaltite con l’ausilio di ditte specializzate.

Art. 13 – Norme di comportamento

13.1 – È d’obbligo per gli utenti del porto il rispetto delle seguenti norme di comportamento:

  1. a) VELOCITÀ – la velocità delle unità nell’ambito dell’approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, non dovrà superare quella stabilita con Ordinanza della Capitaneria di Porto.
  2. b) ABBANDONO – le unità lasciate in abbandono saranno rimosse d’ufficio con tutte le spese relative a carico dell’utente, secondo la procedura di cui ai successivi punti 13.3 e 13.4.
  3. c) PRIMA DELLE ORE 10.00 – DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 – DOPO LE ORE 20.00 è vietato tenere l’unità con i motori accesi se non per necessità immediate di ormeggio e disormeggio.

13.2 – Tutte le unità ormeggiate nel porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge.

13.3 – La Direzione del Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all’Autorità Marittima per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

13.4 – Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l’alaggio dell’unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all’assegnatario di rimuovere l’unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l’assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà la società CARMAR Srl con totale addebito delle spese a carico dell’assegnatario.

La Direzione del Porto rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

13.5 – Tutte le unità ormeggiate nel porto devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all’uso.

13.6 – Su tutte le unità munite di motori a benzina dovrà essere aperto il vano motore ed aerate le sentine per il tempo necessario ad eliminare eventuali accumuli di gas infiammabili in spazi chiusi, prima di ogni avviamento del motore.

13.7 – Tutte le unità all’ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini.

13.8 – Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d’acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell’uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre regolarmente raccolte e depositate a bordo dell’unità.

Art. 14 – Divieti

14.1 – È vietato lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo, al fine di non compromettere la sicurezza degli utenti del pontile e delle imbarcazioni e scongiurare incendi e/o corti circuiti.

14.2 – È vietato aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant’altro lungo banchine e pontili, ciò al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti delle altre imbarcazioni, scongiurare pericoli di corti circuiti ed incendi, e non interferire sulle certificazioni rilasciate dagli installatori degli impianti.

14.3 – È vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti ecc.), per un evidente motivo di sicurezza del sito.

14.4 – È vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni.

14.5 – È vietato accedere ai pontili galleggianti con cicli e motocicli, ad esclusione del personale di servizio.

14.6 – È vietato depositare batterie nell’area portuale a salvaguardia dell’ambiente e delle norme specifiche in materia di rifiuti pericolosi e non.

14.7 – È vietato depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori degli appositi contenitori. È altresì vietato depositare sacchi di immondizia nei cestini gettacarte o nelle vicinanze degli stessi.

14.8 – In tutto lo specchio acqueo portuale è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di “tender”.

14.9 – In tutto l’ambito del porto è vietato versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all’ambiente marino, indicate nell’elenco Allegato A alla Legge 31.12.1982, n. 979. Parimenti è vietato, per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell’ambito del porto, l’impiego di prodotti che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite e dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili.

14.10 – È vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione, verniciatura, lucidatura e similari alle parti esterne delle unità stazionanti all’abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all’uopo destinati, ciò per scongiurare rumori molesti e polveri in danno degli altri utenti ed evitare sversamenti di prodotti chimici dannosi per l’ambiente.

Art. 15 – Responsabilità

L’utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.

Art. 16 – Applicazione del Regolamento

I marinai di banchina e tutto il personale dipendente della società CARMAR Srl sono incaricati di verificare l’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

L’inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la revoca della assegnazione del posto barca e della autorizzazione ad operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell’ambito del porto.

Ad uguale sanzione del 2° comma di cui al presente articolo saranno sottoposti coloro che, nell’ambito del porto ed in relazione alla sua specifica utilizzazione, violino norme di legge o di regolamenti od ordinanze emesse dalla competente Autorità, sempre che la violazione venga accertata dalla Autorità Marittima competente e non sia revocata e/o annullata dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente testo del Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nella concessione in capo alla società CARMAR nel porto di Catanzaro entra in vigore con il rilascio della concessione demaniale e con la sottoscrizione del contratto o il pagamento della tariffa di ormeggio, gli assegnatari dei posti barca formalmente ne accettano tutti gli articoli e tutte le disposizioni in esso contenute.